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Il notaio e la compravendita immobiliare

L’acquisto o la vendita di una casa è sempre un passaggio molto importante della vita di qualunque persona. Si tratta infatti di operazioni estremamente complesse e dense di insidie, per le quali è bene essere affiancati da professionisti. Uno di questi è il notaio: scopriamo insieme chi è e come può aiutarci.

Chi è il notaio e cosa fa

Il notaio è una figura professionale di indiscutibile serietà, assoluta imparzialità e considerevole preparazione tecnica. Si tratta di un pubblico ufficiale che per legge deve essere super partes e quindi tutelare le parti in egual misura.

Concludere una compravendita significa preparare un atto sicuro, valido e inattaccabile nel tempo. Il notaio dovrà quindi possedere un’elevata conoscenza giuridica, garantita dal superamento di un concorso pubblico gestito direttamente dal Ministero della Giustizia. Sarà anche sottoposto a continui controlli da parte degli organi dello Stato.

Qual è il ruolo del notaio nella compravendita immobiliare

Il notaio affianca venditore e acquirente durante tutto il processo di compravendita e controlla che tutto venga fatto conformemente alle prescrizioni di legge.

L’atto notarile redatto dal notaio, costituisce prova delle dichiarazioni delle parti. Il testo prevede infatti la trascrizione di queste dichiarazioni e di tutti gli altri fatti che il notaio afferma essere accaduti in sua presenza o eventualmente essere stati da lui compiuti.

Tra i suoi compiti troviamo:

  • la verifica dell’inesistenza di precedenti ipoteche, vincoli o pignoramenti sull’immobile presso l’Ufficio del Territorio dell’Agenzia delle Entrate e la regolarità urbanistica e catastale degli stessi;
  • la verifica che l’immobile in vendita non sia sottoposto a discipline peculiari o se si tratta di beni di interesse storico, artistico, archeologico;
  • il controllo della regolare certificazione della prestazione energetica degli immobili (APE);
  • in caso l’immobile sia in un condominio, la verifica di quanto necessario ai fini della redazione dell’atto e della individuazione dell’immobile;
  • l’individuazione del regime fiscale applicabile al caso concreto e la verifica di eventuali requisiti per usufruire di benefici fiscali.

Non rientra tra i suoi compiti dare giudizi sulla convenienza o meno della compravendita.

Se il notaio non adempie correttamente i propri compiti, può andare incontro a responsabilità anche nei confronti delle parti che abbiano subito danni, secondo quanto previsto dalla legge.

Le spese notarili sono a carico di venditore o acquirente?

In generale, in base alla legge, le spese necessarie per il contratto di vendita di casa e le altre spese accessorie, comprese le spese notarili, sono a carico dell’acquirente. È l’acquirente infatti a scegliere il professionista di fiducia.

Tuttavia le parti possono prevedere nel contratto di compravendita una diversa pattuizione, stabilendo ad esempio che il costo del notaio sia integralmente a carico del venditore o che sia ripartito tra le parti. 

Che succede se l’acquirente non paga il notaio?    

Se l’acquirente non paga i costi del notaio, la vendita è ugualmente valida. Il notaio però potrebbe rivalersi contro il venditore. La legge stabilisce infatti che tutte le parti che partecipano all’atto notarile sono «responsabili in solido» verso il notaio per il pagamento della sua parcella.

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Andamento mercato immobiliare

Catasto: che cos’è e a cosa serve

Sia che vi servano le planimetrie della vostra abitazione per ristrutturare casa, sia che stiate vagliando un immobile da acquistare o dobbiate vendere il vostro immobile, sono tutte circostanze che vi porteranno a rivolgervi al catasto. Ma che cosa è il catasto?

Catasto: cos’è

Il catasto è l’inventario di tutti i beni immobiliari presenti sul territorio dello Stato ed appartenenti a soggetti pubblici e privati. Il catasto fornisce le informazioni relative alle caratteristiche dei beni, sono comprese una foto e una mappa, alla localizzazione geografica, estensione della proprietà, la destinazione d’uso, grado di produttività e relativi redditi. Tra i beni registrati, sono comprese anche le superfici occupate da strade ed acque.

In Italia il catasto si divide in due sezioni complementari:

  • Catasto dei terreni: con elenco dei terreni agricoli e non edificati
  • Catasto dei fabbricati (o catasto edilizio urbano): con elenco dei fabbricati di uso civile

Catasto: a cosa serve

La funzione del catasto è quella di registrare tutte le proprietà immobiliari presenti sul territorio italiano, aggiornare eventuali cambiamenti e realizzare i presupposti per l’imposizione fiscale.

Si identificano quindi due precisi scopi: in primo luogo quello giuridico, che consiste nell’accertare le proprietà immobili e di tenerne in evidenza le mutazioni. In secondo luogo quello fiscale, volto a verificare in modo uniforme il reddito imponibile.

L’Agenzia delle Entrate (ex Agenzia del Territorio) si occupa della gestione della banca dei dati catastali, all’interno della quale ci sono i seguenti elementi:

  • identificazione catastale: numero di mappa, nome del comune, codice sezione, numero di particella e numero di subalterno;
  • indirizzo;
  • classe di redditività, espressa solo per alcune unità immobiliari;
  • consistenza, espressa in superficie o in numero di vani;
  • rendita catastale: corrisponde al reddito calcolato al netto delle spese e al lordo delle imposte;
  • categorie: si distinguono in A, B, C, D, E, F seguite da un numero. Vengono attribuite in base alla destinazione d’uso dell’immobile e ad alcune sue caratteristiche strutturali che ne determinano il valore.

Le categorie catastali

Le categorie catastali sono delle informazioni codificate legate alla destinazione d’uso dell’immobile.

Si distinguono in 5 gruppi identificati con le lettere da A a F (a quest’ultimo in particolare appartengono le cosiddette categorie fittizie, senza indicazione di rendita catastale):

  • Categoria A: immobili ad uso abitativo (da A1 a A11), esclusi gli A10 (uffici);
  • Categoria B: immobili per uso di alloggi collettivi;
  • Categoria C: immobili a destinazione commerciale esclusi i C6 garage o posti auto, C2 cantine e C7 tettoie;
  • Categoria D: immobili ad uso industriale;
  • Categoria E: immobili a destinazione particolare;
  • Categoria F: entità urbane;

Le categorie catastali servono per il calcolo delle tasse IMU (Imposta Municipale Propria) e Tasi (Tributo locale sui servizi indivisibili).Quest’ultime, insieme alla Tari, formano la IUC, l’Imposta Unica Comunale.

La visura catastale

La visura catastale è un documento che contiene le informazioni alfanumeriche e topografiche relative ad un immobile in Italia, registrate presso il catasto.

Le informazioni catastali sono pubbliche e dunque l’accesso è consentito a tutti pagando i relativi tributi speciali catastali. A differenza dei proprietari che possono chiedere la consultazione gratuita per gli immobili di cui sono titolari. La consultazione di questi dati può essere richiesta presso qualsiasi Ufficio provinciale – Territorio, sportello catastale decentrato, Sportello Amico (attivo negli uffici postali) oppure per via telematica tramite i servizi online del sito dell’Agenzia delle Entrate o di Poste Italiane.

Inoltre, le visure delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria, contengono anche la superficie catastale dell’immobile.

La superficie catastale

La superficie catastale si ottiene dalla somma dei vari tipi di superficie di un’unità immobiliare; entrano quindi nel calcolo anche lo spessore dei muri e i vani accessori diretti e indiretti. Questo vuol dire che per un’abitazione tipo, la superficie catastale andrà così calcolata:

  • Vani primari e accessori diretti: la superficie considerata è il 100% di tutte le stanze principali (bagni, corridoi, ripostigli), includendo anche lo spessore dei muri interni e perimetrali fino a uno spessore di 50 cm;
  • Vani accessori indiretti intercomunicanti: ossia quei vani accessori che comunicano direttamente con l’immobile (per esempio soffitte, solai, cantine). In questo caso viene considerata il 50% della superficie dei vani accessori;
  • Vani accessori indiretti non intercomunicanti: sono tutti quei vani indiretti come soffitte, solai e cantine che però non sono collegati con l’immobile. La superficie calcolata è il 25% quindi per esempio un vano non comunicante misura 50 mq, allora bisogna considerare solo 12,5 mq;
  • Balconi, terrazzi e terrazzini intercomunicanti: in questo caso la superficie da considerare è solo il 30% della superficie fino a 25 mq e il 10% oltre 25 mq;
  • Balconi, Terrazzi e simili non intercomunicanti: anche in questo caso non devi considerare il 100% della superficie, ma solo il 15% fino a 25 mq e il 5% oltre 25 mq;
  • Aree scoperte o assimilabili: per quanto riguarda i cortili , giardini e piazzali appartenenti all’immobile, la superficie da considerare è il 10% del totale.